2013
Cagliari-Roma, avv. Lubrano: «Erronea l’ordinanza del Tar Lazio»
Si terrà il prossimo 7 maggio l’udienza al Consiglio di Stato per esaminare il ricorso presentato dal Cagliari contro la decisione del Tribunale amministrativo regionale del Lazio che ha confermato lo 0-3 in favore della Roma per la partita non giocata del settembre scorso. Intervenuto ai microfoni dei colleghi della redazione di VoceGiallorossa.it, l‘avvocato Enrico Lubrano, uno dei legali della società sarda, ha spiegato le motivazioni che hanno spinto il Cagliari a continuare la sua battaglia legale:
«Dal punto di vista preliminare, la richiesta di ordinare lo svolgimento della gara prima della conclusione del Campionato di Serie A 2012-2013 costituisce una richiesta di risarcimento dei danni mediante reintegrazione in forma specifica, costituente la forma risarcitoria principale prevista dall’art. 2058 c.c.: tale richiesta si pone, pertanto, pienamente in linea con i principi sanciti dalla sentenza n. 49/2011 della Corte Costituzionale, che ha sancito che, in materia disciplinare sportiva, gli interessati possono esperire soltanto un’azione risarcitoria innanzi alla Giustizia Amministrativa; è, pertanto, erronea l’ordinanza n. 1783/2013 del TAR Lazio impugnata, che ha ritenuto di configurare in termini ulteriormente restrittivi l’azione risarcitoria in questione, limitandola al solo risarcimento per equivalente (forma risarcitoria residuale prevista dall’art. 2058 c.c.), con esclusione della azione risarcitoria di reintegrazione in forma specifica».
«Dal punto di vista sostanziale – continua l’avvocato Lubrano a Vocegiallorossa.it– la richiesta in questione ha fondamento giuridico sotto diversi profili, tra i quali assume una particolare rilevanza l’avvenuto annullamento retroattivo (con sentenza del TAR Sardegna n. 130/2013) del Decreto del Prefetto di Cagliari che ha disposto il differimento della gara in questione, in quanto tale provvedimento costituiva l’unico presupposto del successivo provvedimento della Giustizia Sportiva di irrogazione della sanzione disciplinare della perdita della gara, che risulta, quindi, irreversibilmente viziato per illegittimità derivata, secondo i principi pacificamente espressi dalla giurisprudenza amministrativa».
Dal punto di vista della tempistica, l’avvenuto accoglimento (con Decreto del Presidente del Consiglio di Stato, Giorgio Giovannini) delle richieste di abbreviazione dei termini formulate dalla Società Cagliari ha consentito la fissazione della discussione alla Camera di Consiglio del 7 maggio p.v. innanzi alla Sesta Sezione: in tale modo, laddove il ricorso dovesse essere accolto, la partita potrà essere materialmente disputata prima della fine del Campionato di Serie A 2012-2013, ovvero nel turno infrasettimanale tra il 12 ed il 19 maggio 2013.