2013
Gaffe di Macalli, due avvocati cagliaritani presentano esposto alla FIGC
L’uscita del Presidente della Lega Pro Mario Macalli era stata decisamente poco felice: circa una settimana fa, dopo i fatti di Salernitana–Nocerina il dirigente aveva fatto riferimento al Questore della città campana usando una antiquata quanto poco opportuna espressione: “Il Questore spieghi o venga trasferito sulle montagne sarde“.
Due professionisti cagliaritani, gli avvocati Mauro Garau e Fabrizio Carta, hanno deciso di presentare un esposto alla Federazione Italiana Giuoco Calcio per chiedere maggiori indagini sull’uscita di Macalli ed eventualmente le relative sanzioni.
Riceviamo e pubblichiamo il testo dell’esposto:
A seguito dei gravi fatti accaduti domenica 10 novembre 2013 durante la gara di Lega Pro I divisione girone B Salernitana – Nocerina, di cui è superflua ogni descrizione o commento, poiché ben noti a questa Procura, il Presidente della Lega Pro, dott. Mario Macalli, come riportato da numerosi e diversi organi di stampa a livello nazionale, rilasciava la seguente dichiarazione: “come si fa a far arrivare duecento tifosi sotto l’albergo della Nocerina? Me lo spieghi il Questore, altrimenti venga trasferito sulle montagne sarde”. L’affermazione, un vero e proprio “j’accuse” contro il Questore di Salerno, si distingue per il (singolare) provvedimento punitivo che il Presidente Macalli propone sia emesso nei confronti del funzionario pubblico: cosicché, di fronte ad omissioni o errori nell’esercizio delle proprie funzioni, la montagna sarda rappresenti il giusto ammonimento per il “colpevole”. L’indubbia accezione negativa della locuzione “altrimenti venga trasferito nelle montagne sarde” non solo è discutibile sul piano contenutistico, semantico ed etico, irrilevante ai nostri fini, ma costituisce espressione di quella “discriminazione territoriale” di cui all’art. 11 del Codice di Giustizia Sportiva, che la Federazione sembra voler combattere con tanto ardore. Ciò a meno che non vi sia nella ratio sottesa all’intero impianto normativo dell’ordinamento federale, la volontà di applicare un differente trattamento sanzionatorio, da un lato alle società, (anche in relazione alle condotte dei propri tifosi che certe frasi allo stadio non possono pronunciarle), ai dirigenti e agli altri tesserati indicati nell’art. 11 citato, e dall’altro lato ai vertici delle Istituzioni nell’esercizio delle proprie funzioni, dai quali il buon esempio di condotta dovrebbe provenire. In realtà , a parere di chi scrive, tale differenza non può esistere sia per motivi logici che di etica. Pur emergendo dal tenore letterale dell’art. 11 C.G.S. che tra i destinatari della norma non vi rientrino i vertici delle Leghe e delle Federazioni, del pari si ritiene che la condotta oggetto del presente esposto rilevi non solo sotto il profilo etico ma anche sotto il profilo dell’Ordinamento sportivo del giuoco calcio, in quanto il vulnus normativo ben potrà essere superato dai competenti Organi di Giustizia Federale procedendo in applicazione dei principi di carattere generale di cui al Titolo I del C.G.S. Nello specifico, posto che come detto sopra le affermazioni provenienti dal Presidente Macalli sono una chiara espressione di discriminazione territoriale verso una popolazione del nostro territorio nazionale, discriminazione territoriale espressamente sanzionata dal Codice di Giustizia Sportiva, considerato che le Leghe, seppur enti di diritto privato, rientrano tra i soggetti dell’ordinamento federale in funzione degli espressi richiami di cui all’art. 9 dello Statuto FIGC e art. 24 NOIF e considerato che lo stesso Statuto della Lega Italiana Calcio Professionistico statuisce che i propri membri siano tenuti all’??osservanza delle disposizioni sull’ordinamento federale, SI RICHIEDE al Procuratore Federale che vengano svolte ai sensi dell’articolo 32 comma 9 C.G.S. le opportune indagini atte ad accertare i fatti cosi come descritti, al fine di procedere al deferimento sul presupposto della violazione dell’art. 1 comma 1 o in subordine ricorrendo all’applicazione dell’art. 2 comma 1 C.G.S., con la richiesta di applicazione delle relative sanzioni di cui al combinato disposto dagli artt. 1 comma 6 e 19 comma 1 lett. g), h) del C.G.S.. Con riserva espressa di inoltrare gli atti al Presidente Federale affinché eserciti il proprio potere di impulso sul Consiglio Federale ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 comma 9 Statuto FIGC. Con osservanza.
Cagliari, 13 novembre 2013 Avv. Mauro Garau Avv. Fabrizio Carta