2013

Is Arenas, il TAR accoglie parzialmente il ricorso del Cagliari

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E’ stata pronunciata oggi dalla seconda sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna la sentenza circa il ricorso presentato dal Cagliari Calcio contro l’ordinanza di demolizione disposta dal comune di Quartu in relazione a presunti abusi edilizi nella costruzione dello stadio di Is Arenas.

Il giudice amministrativo ha respinto la domanda del Cagliari circa l’annullamento della nomina dell’ingegner Raffaele Sundas quale responsabile del procedimento.

E’ stata invece parzialmente accolta la richiesta del Cagliari circa l’ormai famosa ordinanza di demolizione per quelle parti dell’impianto costruite, secondo l’amministrazione comunale, in assenza di titolo. Il TAR precisa infatti che “nella specie le opere realizzata in conformità al progetto approvato con la determinazione del luglio 2012 devono ritenersi supportate da un efficace titolo edilizio, con la conseguente illegittimità dell’ordinanza impugnata nella parte in cui impone la rimozione delle opere con essa assentite“.

Si specifica poi che “La domanda di variante in corso d’opera, presentata dalla società Cagliari calcio l’11 giugno 2013, ha comportato il venir meno dell’effetto lesivo dell’ordinanza impugnata. La nuova domanda ha reso ineseguibile l’ordinanza di demolizione che si fondava sul mero aspetto formale dell’assenza del titolo autorizzatorio delle opere realizzate in difformità, mentre adesso queste opere possono ottenere un titolo idoneo a seguito della definizione del procedimento iniziato con la domanda di variante“.

C’è quindi da scindere fra opere che siano suscettibili di ottenere un titolo idoneo attraverso la loro ricomprensione in una variante in corso d’opera e opere che non possano rientrare in questa ipotesi.

In quest’ultimo caso le opere realizzate in assenza di titolo potrebbero ottenere l’autorizzazione con il diverso procedimento di accertamento di conformità (art. 13 L 47/85, art. 36 DPR 380/01 e art. 16 l.r. 23/85) oppure con la sanatoria postuma o giurisprudenziale ove le opere siano conformi allo strumento urbanistico vigente al momento della definizione del procedimento.
In ambedue i casi sarà necessaria l’autorizzazione dell’autorità competente a pronunciarsi sui vincoli paesaggistici o ambientali esistenti
.”

QUI è consultabile l’intera sentenza.

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