2013

Quale futuro per il Cagliari? La proposta dei tifosi rossoblù

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Le notizie degli ultimi giorni hanno gettato ombre pesanti sul futuro del Cagliari, che non sa dove potrà disputare le partite casalinghe. Le voci riguardanti mete lontane come Trieste e Rieti hanno spinto i tifosi a congegnare una proposta articolata che permetterebbe alla squadra di giocare a contatto con la sua gente: precisamente a Is Arenas, in deroga, per poi tornare ad un Sant’Elia ripristinato e oggetto di nuova convenzione.

Chi volesse manifestare la propria adesione può firmare QUI la relativa petizione.

Di seguito il testo integrale della proposta dei tifosi:

DIAMO UNO STADIO AL CAGLIARI PROPOSTA DEI TIFOSI
La condizione del Cagliari di non avere un campo di gioco, l’urgenza di trovare una soluzione, la condizione dello stadio Sant’Elia e le dichiarazioni più volte espresse da varie parti interessate, portano i tifosi a rendersi autori, partecipi e garanti di una proposta che dia una soluzione vera, definitiva e di reciproca soddisfazione.
La proposta che i tifosi presentano raccoglie le esperienze maturate in altre città, per esempio Udine, nonché le esigenze più volte palesate sia dalla società calcistica, sia dal Comune di Cagliari, proprietario dello stadio. Il clima di scarsa fiducia tra le parti ha impedito finora un tavolo di dialogo su proposte vere, concrete e fattibili. I tifosi quindi raccolgono questo testimone e rivolgono direttamente sia al Comune di Cagliari che al Cagliari Calcio questa proposta, confidando di trovare entrambi interessati e possibilisti anche a dare risposte a breve, vista l’urgenza.
I tifosi, allo stesso tempo, oltre a impegnarsi a raccogliere le adesioni in tutte le forme possibili da parte dei cittadini, presenteranno anche un’altra petizione a qualsiasi autorità per ottenere la concessione d’uso temporanea per un anno dello stadio di Is Arenas, affinché la squadra e i tifosi stessi abbiano una “casa” durante i lavori al Sant’Elia. Chiedendo altresì al Cagliari di garantire fin d’ora che al termine dei lavori al Sant’Elia provvederà a smantellare l’impianto di Is Arenas per riconsegnare l’intera zona nelle medesime condizioni in cui l’ha trovata un anno fa al via dei lavori nell’impianto quartese.

CONVENZIONE D’USO DELL’AREA DELLO STADIO SANT’ELIA – CAGLIARI
1 – Il Comune di Cagliari (da qui in poi “Proprietario”) concede alla Cagliari Calcio (da qui in poi “utente”) il diritto della superficie su cui insiste l’immobile.
2 – All’utente viene concesso il diritto di abbattere l’attuale immobile e di costruire un nuovo impianto di gioco secondo le caratteristiche necessarie alla disciplina per i massimi livelli calcistici italiani e internazionali. Tutti gli oneri di abbattimento del vecchio impianto, dello smaltimento dei relativi detriti, nonché della costruzione del nuovo impianto, sono a intero e totale carico dell’utente.
3 – Per impianto di gioco si intende uno stadio con le caratteristiche tipiche di impianti di prima divisione dei paesi europei maggiormente all’avanguardia (Inghilterra, Germania eccetera). Dimensioni e capienza devono essere stabilite dall’Utente secondo i suoi programmi di sviluppo.
4 – Come strutture accessorie all’impianto di gioco, il Proprietario concede all’Utente la possibilità di creare strutture delle seguenti specie e tipologie: di ristorazione, ricettive, ricreative, di associazione e merchandising. Non sono pertanto previste in alcun modo attività di intrattenimento (esempio cinema, sale musicali, eccetera) e commerciali al minuto nei campi dell’alimentare, dell’elettronica eccetera. Le attività previste ed eventualmente autorizzate saranno in ogni caso connesse all’attività principale dell’Utente: palestre, negozi di abbigliamento sportivo, di associazionismo interno come museo societario, clubbing eccetera. Non saranno ammesse attività di scommesse di alcun genere.
5 – La durata della convenzione e della relativa concessione è fissata in anni 30, eventualmente rinnovabile previo accordo fra le parti da determinarsi nell’arco di tempo che va dagli ultimi cinque all’ultimo anno di esercizio della convenzione stessa.
6 – L’Utente corrisponderà per ogni anno di esercizio della convenzione, la cifra di 100mila euro con versamento della stessa entro il primo mese (gennaio) di ciascun anno.
7 – Il Proprietario potrà utilizzare l’impianto per 5 eventi all’anno, durante i mesi fra giugno e luglio in contemporanea alla pausa dell’attività sportiva. In tali occasioni, il Proprietario prenderà ogni accorgimento possibile per preservare ogni parte della intera struttura. L’uso dettato da tali eventi non dovrà in ogni caso prevedere la modifica della struttura che dovrà quindi rimanere invariata e riconsegnata all’Utente senza alcun danno.
8 – Il Proprietario potrà anche utilizzare l’impianto, durante la fase di attività della stagione agonistica, per due volte in concomitanza con i periodi “lunghi” del calendario agonistico (esempio due gare esterne consecutive) per ospitare eventi sportivi di carattere internazionale secondo i criteri definiti per gli altri eventi descritti al punto 6. In ogni caso, per utilizzare la struttura secondo quanto previsto a questo punto e al punto 6, il Proprietario dovrà avvalersi delle maestranze specificatamente addestrate dall’Utente eventualmente integrate da proprio personale.
9 – L’Utente in ogni fase di vigenza del rapporto di concessione, rimane in ogni caso responsabile unico ancorché non proprietario. Il Proprietario, nella stessa fase, non ha alcun potere di determinare indirizzi di uso e disponibiità della intera struttura.
ALTRE NORME
10 – A carico dell’Utente sono i lavori esterni pertinenti alla struttura quali vie di accesso e di parcheggio. Ogni opera dovrà essere finanziata dall’Utente.
11 – Al Proprietario possono essere riservati alcuni spazi della struttura, che pur se annessi alla stessa, siano parimenti del tutto indipendenti e autonomi sia come accesso, gestione e controllo. Tali spazi dovranno essere destinati ad attività riferite al mondo dello sport (per esempio sedi sportive di federazioni, uffici comunali per lo sport). Non saranno ammesse altre tipologie di attività. Tali spazi complessivamente non potranno essere maggiori di una superficie complessiva di 300 metri quadrati di coperto.
12 – L’Utente entro i primi cinque anni di utilizzo della struttura (dunque a partire dal momento in cui essa viene inaugurata e comunque nel momento in cui vi gioca la prima gara ufficiale la squadra di calcio) dovrà realizzare in un’area indicata dal Proprietario, una struttura sportiva destinata alla pratica dell’Atletica. Tale struttura verrà consegnata al Proprietario che ne diventerà unico responsabile nonché titolare del legittimo possesso.
13 – Il Proprietario, al di là di quanto specificato nelle norme presenti, non potrà reclamare alcunché sia per la parte economica, sia per la parte della disponibilità di utilizzo della struttura stessa, sia per quanto riguarda gli spazi descritti al punto 11.
14 – Ogni attività di ristoro è pertinente al controllo e gestione dell’Utente che ne risponderà per quanto riguarda qualità dei prodotti serviti al pubblico e dei prezzi. L’Utente ha pertanto il diritto esclusivo di ogni attività pertinente alle tipologie previste e sarà unico responsabile di concessione di eventuali spazi di esercizio per le suddette tipologie dandone semplicemente comunicazione al Proprietario.
15 – Sia il Proprietario che l’Utente potranno recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione in caso di inosservanza anche di uno soltanto deglio obblighi previsti dalla presente convenzione. Resta inteso che il recesso debba essere esercitato previa contestazione formale dell’inadempimento da effettuarsi a mezzo racc a/r.
16 – Danni. In merito agli eventi descritti ai punti 6 e 8, ventuali danni alla struttura.saranno a totale carico del Proprietario in capo al quale pertanto ricadrà l’obbligo di ripristino e, più in generale, di tenere indenne il fruitore dalle conseguenze negative dell’utilizzo improprio o fuori dalle condizioni imposte. La quantificazione di eventuali danni materiali e/o morali relativi a tali eventi sarà oggetto di autonoma valutazione che non potrà in alcun modo incidere o inficiare la presente convenzione.
17 – Il Proprietario si impegna a sin da ora a concedere ogni autorizzazione e permesso di sua competenza per favorire le opere di costruzione, di esercizio e di utilizzo della intera struttura.
18 – Al di fuori di quanto espressamente previsto dalla convenzione, nessun obbligo di competenze, manutenzione, pagamento o godimento di qualsivoglia altro diritto, è concesso a nessuna delle parti.
19 – Per qualunque controversia che dovesse insorgere tra le parti contraenti le stesse convengono sin d’ora che le stesse debbano essere risolte mediante la nomina di un collegio arbitrale composto da rappresentanti di entrambe le parti nella misura di tre membri per parte. Ciascuna delle parti ha piena facoltà di nominare e cambiare i membri di sua pertinenza semplicemente dandone comunicazione all’altra parte. Il collegio sarà quindi completato da un membro “super partes” nominato di comune accordo dalle parti. Il membro super partes non potrà essere rimosso o disconosciuto né sostituito se non con l’accordo di entrambe le parti.
Solo in caso di mancata risoluzione si adirà la competente a.g. indicando sin da ora Cagliari quale foro competente. 

20 – Il Cagliari Calcio si impegna, entro un anno dalla firma della convenzione con il Comune, a versare nelle casse del Comune di Cagliari la cifra totale a saldo delle spettanze pregresse dovute ai canoni di affitto dello stadio Sant’Elia per tutto il periodo compreso fra il 1970 e il 2012 laddove non già coperto da altri pagamenti. L’entità della cifra sarà determinata da una commissione paritetica composta da tre membri per parte, le cui determinazioni saranno vagliate dal collegio arbitrale come da punto 19.

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